|
|
|
LE FORMALITA'
PRELIMINARI
AL RITO RELIGIOSO |
Qualora gli sposi scelgano di celebrare
il loro matrimonio secondo il rito religioso, oltre ai
documenti
necessari per il
rito civile, vanno inoltre richiesti alcuni
certificati specifici relativi al matrimonio canonico.
1. Per prima cosa, è necessario che gli sposi si procurino il
Certificato di battesimo in carta semplice, da richiedere presso la
Chiesa in cui, è stato celebrato il Primo Sacramento battesimale.
Questo documento che, viene di solito rilasciato immediatamente, ha la
durata di 6 mesi.
Il medesimo, d’altra parte, potrà anche essere
sostituito da una dichiarazione resa da un testimone o dal giuramento
formale del subendo qualora abbia ricevuto il battesimo in età adulta.
Sono riconosciuti validi, per la celebrazione del rito nuziale secondo
il rito religioso, i battesimi celebrati nella Chiesa e Comunità
ecclesiale ortodossa, valdese, metodista, battista, luterana,
anglicana e quelli amministrati in nome della S.S. Trinità;
- non sono
viceversa validi i battesimi dei Testimoni di Geova e dei Mormoni , in
quanto privi dell’essenziale riferimento trinitario.
Il certificato di
battesimo dovrà quindi contenere eventuali annotazioni inerenti alle
adozioni, ad altro matrimonio precedentemente celebrato e alla
relativa ed eventuale dichiarazione di nullità di precedente
matrimonio.
2. Certificato di cresima:
Tale certificato, deve essere rilasciato
(su richiesta) dalla parrocchia dove, a suo tempo, il richiedente
abbia ricevuto il sacramento; nell’eventuale impossibilità di
produrlo, potrà essere comunque sostituito con una dichiarazione
giurata da parte dell’interessato. In ogni caso, è attualmente
prevista la possibilità di ottenere, previa richiesta al proprio
parroco, un unico certificato c.d. “uso matrimonio” cui sia
puntualmente indicata la data del Battesimo, quella della Cresima,
l’inesistenza di precedenti vincoli matrimoniali e, più in generale,
la certificazione dalla quale risulti, inequivocabilmente che il
soggetto richiedente “…è, in buona sostanza,un cristiano degno” (…).
3. Certificato di “Stato libero ecclesiastico”:
Tale certificato ha la
funzione di attestare che il richiedente non abbia già, in precedenza,
contratto matrimonio secondo il rito religioso; solitamente, esso
viene richiesto nel caso in cui uno dei due sposi abbia dimorato, dopo
il sedicesimo anno d’età, per un periodo superiore ad 1 anno, fuori
dalla diocesi. Anche questo documento tuttavia, può essere agevolmente
sostituito con un giuramento dell’interessato dinnanzi al parroco e ad
alcuni testimoni.
4. Attestato di frequenza ai corsi di preparazione al matrimonio:
Il
corso di preparazione ecclesiastica per la celebrazione del matrimonio
religioso è obbligatorio, ed ha quale scopo principale, quello di
preparare i futuri sposi alla vita coniugale; ha una durata che può
variare dai 4 ai 6 mesi (a discrezione della Diocesi di appartenenza),
e deve inoltre essere integrato da una maggiore frequentazione alla
Messa domenicale da parte dei futuri sposi che, in tal modo, si
renderanno senz’altro più partecipativi in relazione al loro ingresso
spirituale nel mondo della Chiesa.
5. Rilascio della richiesta di pubblicazione alla Casa comunale:
Una
volta prodotti tutti i documenti richiesti, il parroco della Chiesa di
appartenenza di uno dei due sposi, dopo un informale colloquio
chiarificatore per accertare la libera e serena con sensualità dei due nubendi al matrimonio e, dopo aver verificato i requisiti previsti
dalla Chiesa in relazione alla fondata convinzione, da parte dei
futuri sposi circa l’unione indissolubile che deriva dall’unione
spirituale che consegue alla celebrazione secondo il rito
ecclesiastico nonché, lo scopo precipuo della medesima unione che
riamane, inequivocabilmente, quello della procreazione, rilascerà la
“richiesta di pubblicazione alla casa comunale”. Trascorsi quindi gli
8 giorni consecutivi, comprendenti 2 domeniche successive e 3 giorni
di deposito, viene a questo punto rilasciato dal Comune il Certificato
di avvenuta pubblicazione che verrà consegnato al parroco da una delle
due Chiese di appartenenza, il quale provvederà alle pubblicazioni
matrimoniali anche nella parrocchia dell’altro sposo.
6. Nulla osta ecclesiastico: (da richiedere al Vicariato)
è un
documento che va richiesto nel caso in cui il matrimonio verrà
celebrato in una Chiesa diversa da quella cui appartengono entrambi
gli sposi. Al parroco della Chiesa prescelta, dovranno essere
consegnati anche il certificato civile di avvenute pubblicazioni e lo
stato dei documenti ( autenticato dalla Curia per il matrimonio che
verrà celebrato al di fuori della Diocesi) che consiste in un
certificato rilasciato dal parroco che ha personalmente provveduto
alle pratiche del matrimonio.
7. Certificato di consenso religioso alle nozze:
Raccolti
definitivamente tutti i documenti richiesti, gli sposi vanno a
colloquio dal parroco della Chiesa nella quale si celebreranno le
nozze che rilascerà loro il documento del “consenso religioso”,
confermando così la data delle nozze.
8. Per quanto riguarda il regime delle “eccezioni”, valgono tutte le
regole previste per il rito civile:
• Nel caso di Annullamento del precedente matrimonio da parte del
Tribunale Ecclesiastico (Sacra Rota), si dovrà produrre la copia
integrale dell’atto di matrimonio precedente con l’annotazione che
certifichi l’efficacia nello stato italiano della Sentenza del
Tribunale Ecclesiastico.
• Nel caso di Matrimonio misto (cioè tra persone di religione diversa
ma,entrambe battezzate nel nome della S.S. Trinità), si può procedere
alla celebrazione con la licenza dell’Ordinario dopo che il nubendo
cattolico abbia ufficialmente sottoscritto davanti al parroco la
“dichiarazione di essere pronti ad allontanare i pericoli di
abbandonare la Fede e la promessa che i figli siano battezzati ed
educati secondo i canoni della Chiesa cattolica”.
• Nel caso invece di Matrimonio “interreligioso” (altrimenti detto “di
disparità di culto”) vale a dire, celebrato tra due cattolici
appartenenti a religioni non cristiane e, quindi, non battezzati,
oltre alla dichiarazione prevista per il “Matrimonio Misto”, occorre
inoltre ottenere dall’Ordinario la “Dispensa dall’impedimento di
disparità di culto”.
• Nel caso di Matrimonio tra un cattolico ed un mussulmano è
obbligatoria l’ “Autorizzazione dell’Ordinario”.
• La Chiesa cattolica, infine, può autorizzare e, quindi celebrare, il
matrimonio “con” o “tra” minorenni, ma questo avrà valore solo per la
Chiesa prendendo il nome di “Matrimonio canonico”. Soltanto una volta
raggiunta la maggiore età gli sposi potranno conclusivamente
regolarizzare la loro posizione con lo Stato.
ARGOMENTI CORRELATI
- Documenti
per il tuo matrimonio
- Le regole del rito nel Matrimonio Civile
- Il Rito religioso
- Le Formalità preliminari al Matrimonio
Civile
I- ll Matrimonio celebrato in Chiesa,
secondo tradizione
- Secondo
matrimonio
- Documenti
seconde nozze
-
Consigli per un matrimonio con
stile
|
|
|