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LE FORMALITA'
PRELIMINARI
AL MATRIMONIO CIVILE |
1. Entrambi gli sposi, una volta decisa
la data definitiva, devono recarsi presso il comune di residenza di
entrambi (oppure presso una Circoscrizione di uno dei due) per
siglare, con l’apposizione della propria firma, il documento di
autocertificazione contenente in sé tutti i loro dati personali
(identità, nascita, residenza ecc…) e richiedere quindi l’appuntamento
successivo per la c.d. “Promessa di matrimonio” (o giuramento).
2. Trascorsi alcuni giorni (il tempo necessario all’ufficio competente
per preparare tutti i documenti necessari: estratto per riassunto
dell’atto di nascita per uso matrimonio e contestuale certificato in
bollo contenente residenza, cittadinanza e stato libero), il Comune
prenderà contatto direttamente con i futuri sposi per fissare di
comune accordo la data del giuramento che dovrà avvenire alla presenza
di un testimone e di almeno un genitore (la cui presenza si palesa
indispensabile per la dichiarazione di “non - consanguignità” tra i
futuri nubendi). Qualora la presenza del genitore fosse impossibile,
il giorno del giuramento si consegnerà la copia integrale dell’atto di
nascita rilasciata dal Comune di nascita soltanto al richiedente o ad
un parente dell’interessato purché munito di un valido documento di
riconoscimento proprio e del richiedente.
3. Certificato di consenso civile alle nozze: Tale certificato, viene
rilasciato dopo essersi presentati in comune, previo appuntamento con
l’Ufficiale dello Stato Civile, muniti di tutti i documenti necessari
e accompagnati da due
testimoni (non necessariamente quelli scelti per
il rito ufficiale, e ai genitori, che devono giurare circa
l’inesistenza di legami di sangue tra gli sposi.
4. In alcuni casi particolari, tuttavia, è necessario che si
consegnino altri documenti insieme a quelli sin ora menzionati:
• Per il matrimonio con uno o entrambi i vedovi: copia integrale
dell’atto di morte del precedente coniuge (rilasciata, su
autorizzazione certificata della Procura della Repubblica, dal
tribunale del Comune di morte).
• Per il matrimonio con o tra minorenni (che, in ogni caso, abbiano
compiuto i 16 anni): è necessario il decreto di autorizzazione del
tribunale dei Minori (il cui rilascio è appunto previsto, ai sensi
dell’art. 84 c.c. che, nel menzionare al primo comma il divieto di
contrarre matrimonio ai soggetti che non abbiano ancora compiuto i 18
anni, prevede al secondo comma l’eccezione di tale decreto su
ammissione del Tribunale il quale, su istanza dell’interessato,
accertata la maturità psico – fisica del richiedente e la fondatezza
delle ragioni addotte a sostegno, sentito il pubblico ministero, i
genitori o il tutore, può (con il suddetto decreto emesso in camera di
consiglio), ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia
compiuto i 16 anni).
• Per il matrimonio con uno o entrambi i
divorziati: copia integrale
dell’atto di matrimonio precedente completata dall’annotazione della
sentenza di annullamento (che viene rilasciata previa autorizzazione
della Procura della repubblica competente, dal Tribunale del Comune
dove è stato celebrato il matrimonio). Qualora poi non fossero
utilmente trascorsi 300 giorni dalla data di annotazione a margine del
precedente atto di matrimonio (spatio temporis necessario per
escludere eventuali gravidanze in corso da attribuire al precedente
matrimonio), la sposa dovrà allegare anche la sentenza di divorzio da
richiedere alla Cancelleria del tribunale che l’ ha emessa. La
necessità di attendere i 300 giorni menzionati (prima di celebrare le
nuove nozze), trova, precipuamente una sua giustificazione normativa
nell’art. 89 c.c. (“Divieto temporaneo di nuove nozze”) che,
testualmente recita: “Non può contrarre matrimonio la donna, se non
dopo 300 gg. dallo scioglimento, annullamento o dalla cessazione degli
effetti civili del precedente matrimonio (tranne le dovute eccezioni
(…). Il tribunale con decreto emesso inCamera di consiglio, sentito il
pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è
inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da
sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la
moglie nei 300 gg precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio (…). Il divieto cessa
dal giorno in cui la gravidanza è terminata”.
• Per i futuri sposi che devono legittimare i figli nati dalla loro
unione “more uxorio”: è a d’uopo necessaria la consegna dell’estratto
di nascita del minore munito delle generalità.
• Per il matrimonio con o tra cittadini stranieri: per sposare un
cittadino membro dell’Unione europea è richiesto il nulla osta o
certificato di capacità matrimoniale rilasciato, su richiesta, dal
Consolato o dall’Ambasciata del proprio Paese d’origine; se poi tale
certificato non dovesse contenere tutti i dati anagrafici o se il
richiedente abbia cittadinanza austriaca o svizzera deve essere
presentato insieme all’atto di nascita (con traduzione non anteriore
ai 6 mesi),ai certificati di cittadinanza e residenza nonché al
passaporto.
Nel caso di cittadini stranieri non appartenenti alla
Comunità europea, la firma del Console o dell’Ambasciatore, deve
essere autenticata dalla Prefettura competente. Se il cittadino
straniero risiede in Italia, dovrà anche presentare il certificato di
“stato libero” e di “residenza” in carta da bollo (come richiesto per
il cittadino italiano). Il giorno del giuramento di matrimonio, è
quindi necessaria la presenza di 2 testimoni per i quali è richiesto,
oltre al compimento della maggiore età, che siano anche muniti di
documenti validi e, se anch’essi stranieri, di aggiornato permesso di
soggiorno.
Se uno dei due futuri sposi è di cittadinanza italiana,è
richiesta la presenza di un solo testimone e di un genitore (…). I
cittadini cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiati politici
devono invece richiedere il nulla osta all’Alto Commissariato delle
nazioni Unite per i Rifugiati.
I cittadini provenienti dagli Stai
uniti, in sostituzione del nulla osta, devono presentare una
dichiarazione giurata resa innanzi al Console U.S.A. con firma
autenticata dalla Prefettura e atto notorio reso davanti al Pretore.
Occorre quindi specificare che, i tempi per ottenere questi
certificati sono piuttosto variabili e, indubbiamente, dipendono in
gran parte dalla lentezza o celerità della burocrazia dei luoghi di
provenienza; esiste in ogni caso in proposito una convenzione europea
(con esclusione di Gran Bretagna e Paesi Scandinavi), in virtù della
quale il matrimonio, una volta celebrato, viene automaticamente
trascritto anche nei rispettivi Paesi d’origine. Per gli altri Paesi
si può invece richiedere un certificato di matrimonio plurilingue che
ne permetta la trascrizione in tempi ragionevolmente brevi.
5. Il giorno del giuramento i futuri sposi, il testimone e il genitore
si recheranno insieme all’Ufficio Matrimonio muniti di tutti i
documenti richiesti in corso di validità, i documenti di identità non
scaduti, un modulo da acquistare alla cassa circoscrizionale il cui
prezzo varia a seconda del tipo di matrimonio (religioso, civile,
celebrato fuori circoscrizione…), un modulo rilasciato dalla
parrocchia di appartenenza in caso di matrimonio religioso, 1 marca da
bollo da Euro 11,00 e 1 marca comunale da 70,00 centesimi di Euro per
la “dichiarazione di non – consanguignità”.
6. Effettuato il giuramento, i futuri sposi, alla presenza di 2
testimoni (non necessariamente quelli scelti per il giorno del rito
matrimoniale), dovranno infine firmare la Richiesta delle
Pubblicazioni :
Il Codice Civile detta delle regole precise cui, i futuri sposi,
debbono necessariamente conformarsi prima di contrarre regolare
matrimonio; prima fra tutte, la necessità di affissare le
Pubblicazioni di Matrimonio, che resteranno affisse nella Casa
comunale per almeno 8 giorni consecutivi comprendenti le 2 domeniche
successive e 3 gg di deposito, affinché, rendendo appunto pubblica la
volontà delle due persone che intendono contrarre valido matrimonio,
chiunque abbia interesse ad opporsi a tale celebrazione, possa farlo
nei tempi utili:
• Art. 93 c.c.: Pubblicazione: “La celebrazione del matrimonio deve
essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello
stato civile. La pubblicazione consiste nell’affissione alla porta
della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la
professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi
siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono
celebrare il matrimonio. L’atto civile deve indicare il nome del padre
e il nome e cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la
legge vieta questa menzione”.
• Art. 94 c.c.: Luogo della pubblicazione: “ La pubblicazione deve
essere richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune dove uno
degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli
sposi. Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve
farsi anche nel comune della precedente residenza. L’ufficiale dello
stato civile cui ridomanda la pubblicazione provvede a chiederla agli
ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi.
Essi devono trasmettere all’ufficiale dello stato civile richiedente
il certificato dell’eseguita pubblicazione”.
• Art. 95 c.c.: Durata della pubblicazione: “L’atto di pubblicazione
resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni,
comprendenti due domeniche successive”.
• Art. 96 c.c.: Richiesta della pubblicazione:“La richiesta della
pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ha da
essi ricevuto speciale incarico”.
• Art. 99 c.c.: Termine per la celebrazione del matrimonio: “Il
Matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo
compiuta la pubblicazione. Se il matrimonio non celebrato nei
centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non
avvenuta”.
Successivamente, viene quindi rilasciato dal Comune un certificato di
avvenuta pubblicazione, che verrà consegnato all’Ufficiale dello Stato
Civile per fissare la data del matrimonio che, dovrà essere
esclusivamente celebrato nella casa comunale entro 180 gg. altrimenti,
bisognerà ripercorrere l’intero iter burocratico!
7. Il Regime patrimoniale scelto dai futuri coniugi: In base alla nota
Legge di riforma del Diritto di Famiglia (Legge 19 maggio 1975, n.
151), con la celebrazione del matrimonio secondo il rito civile, viene
automaticamente deciso anche il rito patrimoniale dei futuri coniugi.
La regola prevista dalla nuova normativa di legge prevede che, qualora
non venga fatta alcuna richiesta specifica, risulterà implicito che il
regime patrimoniale dei coniugi sarà quello della comunione dei beni,
in base al quale, tutti i beni acquistati dai nubendi dalla data della
celebrazione del matrimonio in poi, rientrano nella proprietà di
entrambi in modo tale che i medesimi, possano amministrarli con
uguaglianza di poteri. Da tale regime restano invece esclusi i beni
acquisiti precedentemente oppure ricevuti in base agli istituti
giuridici della donazione o dell’eredità da uno dei due coniugi.
Se
invece si intende seguire il regime della separazione dei beni in base
al quale, ognuno dei due futuri sposi mantiene la proprietà propri
beni, a prescindere dal fatto che gli stessi siano stati acquisiti
prima o dopo il matrimonio, bisognerà comunicarlo durante la
celebrazione del rito davanti all’Ufficiale dello stato civile, non
operando più in automatico tale regime a seguito, della riforma
legislativa del ’75. Ricordiamo comunque che la scelta effettuata
resta comunque suscettibile di modifica anche ad avvenuta celebrazione
nuziale; infatti, sarà sempre possibile passare da un regime
all’altro, attraverso la stipula formale di un atto notarile.
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